Emergenza Coronavirus: la nuova “autocertificazione” e gli spostamenti dei figli dei genitori separati.

Com’è ormai noto, il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento dell’epidemia da SARS-CoV-2 (c.d. “coronavirus“) già previste dal precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo scorso.

In particolare, posto che è vietato in maniera assoluta ogni spostamento per le persone poste in quarantena o comunque risultate positive al virus, è evitato altresì ogni spostamento su tutto il territorio nazionale, dunque anche all’interno del proprio Comune, salvo che ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

  • Comprovate esigenze lavorative;
  • Situazioni di necessità;
  • Motivi di salute.

E’ in ogni caso sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A norma dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 6/2020 e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto comporta la punizione ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

In ragione di ciò si rende assolutamente indispensabile, per ogni spostamento, che il cittadino effettui un’autocertificazione con la quale dichiari di trovarsi in una delle suddette circostanze da esibire alle Forze dell’Ordine, ove da esse richiesto, incaricate di denunciare le eventuali violazioni.

E’ bene chiarire che l’art. 650 del codice penale punisce chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.

Viene da sé che ove non si esibisca alle Forze dell’Ordine un’autocertificazione o, peggio, qualora si autocertificasse il falso, si commetterebbe un reato (o addirittura più reati, qualora appunto si effettuasse una dichiarazione mendace) e pertanto si potrebbe essere denunciati a piede libero e conseguentemente si potrebbe subire una sanzione penale, che può essere iscritta nel casellario giudiziale.

A tale proposito, il sito web del Ministero dell’Interno ha reso disponibile la nuova versione di autocertificazione, scaricabile cliccando qui. (VEDI AGGIORNAMENTO IN BASSO).

In tema di situazioni di necessità, infine, il Governo ha chiarito che gli spostamenti dei genitori separati/divorziati per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di loro, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

Di fondamentale importanza, però, resta il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra il genitore separato o divorziato ed i figli che non convivono con lui, in quanto tale misura di contenimento dell’epidemia basata sul distanziamento sociale è ritenuta assolutamente inderogabile.

Si pubblica per una migliore comprensione della delicata tematica il video dell’intervento effettuato dal sottoscritto all’edizione serale del TG di Canale 8 del 16/03/2020.

Naturalmente, si resta a disposizione di chiunque volesse ulteriori chiarimenti sulla questione delle autocertificazioni.

Avv. Alessandro Amato

 

AGGIORNAMENTO DEL 23/03/2020

Il sito del Ministero dell’Interno ha comunicato che è​ disponibile on line il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti, scaricabile cliccando qui, modificato sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal D.P.C.M. 22 marzo 2020.

AGGIORNAMENTO DEL 26/06/2020

Per quanto riguarda le conseguenze previste in caso di spostamenti dalla propria abitazione, con il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, entrato in vigore il 26 marzo 2020 e varato dal Governo successivamente all’intervento dell’Avv. Alessandro Amato al Tg di Canale 8 (avvenuto il 16/03/2020), salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento già note è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Allo stesso tempo, corre l’obbligo di precisare altresì che le nuove disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.
L’Avv. Alessandro Amato resta a disposizione della gentile utenza per fornire qualsivoglia ulteriore chiarimento di dettaglio.Il nuovo modello di autodichiarazione, modificato sulla scorta delle modifiche normative introdotte con il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, è scaricabile cliccando qui.

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