L’ultima conquista dell’avvocato telematico: in arrivo le copie esecutive digitali.

La progressiva migrazione della professione forense verso i lidi, soltanto qualche anno fa ritenuti futuristici, del processo civile telematico si arricchisce di una nuova fondamentale tappa.

Complice di quest’ultima conquista – di cui avremmo fatto volentieri a meno – è la pandemia da COVID-19, che ha costretto il nostro Legislatore a velocizzare quella trasformazione, da più parti agognata, del modo stesso di concepire l’attività lavorativa in generale, con il massiccio utilizzo dello smart working e, nello specifico ambito dell’Amministrazione della Giustizia, con le sempre più diffuse modalità di celebrazione delle udienze da remoto, di pagamento dei contributi unificati tramite il portale PagoPA, di deposito in maniera esclusivamente telematica anche degli atti introduttivi dei procedimenti e di costituzione in giudizio.

Con il cosiddetto “Decreto Ristori” (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176), è stato abbattuto uno degli ultimi totem dell’avvocatura analogica, ovvero la copia esecutiva esclusivamente cartacea dei provvedimenti giurisdizionali.

L’art. 23, co. 9-bis, del citato decreto prevede infatti che

La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall’articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma dell’articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all’originale.

Tra le maglie dell’articolato e variegato Decreto Ristori si annida, pertanto, l’embrione di una vera e propria rivoluzione copernicana, laddove il cosiddetto “comandiamo” di Cancelleria era considerato l’ultimo, insormontabile baluardo della professione forense analogica al cospetto delle spinte digitali degli ultimi anni.

Un vero e proprio regalo di Natale (il suddetto comma 9-bis è entrato in vigore proprio il 25 dicembre 2020, n.d.r.) in forza del quale gli avvocati, per ottenere il rilascio delle copie esecutive di sentenze o ad esempio decreti ingiuntivi, non dovranno più necessariamente recarsi fisicamente in Cancelleria, ma potranno procedere al deposito di un’istanza in via telematica in seguito alla quale il Cancelliere, una volta verificata la sussistenza dei requisiti per il rilascio, potrà depositare nel fascicolo telematico una copia del provvedimento munita della propria firma digitale, la quale terrà a tutti gli effetti luogo del tradizionale sigillo apposto sulle copie esecutive dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Quanto alle modalità operative di deposito dell’istanza ciascun Tribunale sta adottando proprie linee-guida, in considerazione della dirompenza della novità in esame.

Ad esempio, l’Ufficio della Dirigenza Amministrativa del Tribunale di Napoli ha diramato un documento mediante il quale si dispone che le istanze vanno depositate nel registro SICID o SIECIC in relazione alla natura del procedimento civile relativo all’emissione dell’atto per il quale si richiede il rilascio.

Dette istanze, secondo l’Ufficio Giudiziario partenopeo, dovranno contenere necessariamente i seguenti elementi “oggetto: richiesta di rilascio di formula esecutiva – sezione……., R.G………. Parti……….., Giudice…….. sentenza e/ decreto ingiuntivo/altro provvedimento decisorio………, parte a favore della quale è richiesta la formula“.

Il Cancelliere, una volta ultimate le verifiche in ordine alla legittimazione del richiedente, al controllo fiscale, nonché al deposito nel fascicolo informatico del titolo esecutivo richiesto, costituito, in unico file pdf, dall’atto e dalla relativa formula esecutiva di cui all’articolo 475 c.p.c., con l’indicazione della parte nel cui interesse si provvede, nonché una volta verificato il versamento, in via esclusivamente telematica ed in ragione del numero di pagine del provvedimento in questione, dei diritti di cancelleria ex art. 268 d.P.R. n.115/2002 relativi alle attività compiute per la spedizione del titolo in formula esecutiva ex art. 475 c.p.c., appone infine la propria firma digitale depositando così nel fascicolo telematico la copia esecutiva digitale richiesta.

Di fondamentale importanza sarà però anche l’attestazione dell’avvocato con la quale quest’ultimo dichiarerà, sotto la propria responsabilità, quale pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 16-undecies, co. 3-bis, D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni in L. n. 221/2012, che quella estratta dal fascicolo sarà la sola copia esecutiva che intende azionare.

Quanto alla misura dei diritti deve registrarsi una non univoca applicazione delle norme da parte dei Tribunali italiani.

Alla luce di tale disparità applicative il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, con una propria delibera del 14 gennaio 2021,  ha invitato il Consiglio Nazionale Forense ad inoltrare con urgenza una richiesta di delucidazioni al Ministero della Giustizia affinché sia chiarito se per le copie esecutive estratte direttamente dall’avvocato dal fascicolo telematico sia dovuto oppure no il versamento dei diritti.

 

Avv. Alessandro Amato

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