Gli avvocati verso l’assunzione negli studi legali.

Una proposta di legge, la n. 428 presentata il 28 marzo scorso alla Camera dei Deputati su iniziativa degli Onorevoli Gribaudo, Orfini, Fassina e altri, si candida a realizzare una delle più dirompenti rivoluzioni nel mondo forense degli ultimi anni.

L’art. 1 del progetto in esame, infatti, si propone, udite udite, di abolire addirittura l’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense ed il lavoro subordinato!

In realtà, la proposta prevede l’aggiunta, all’articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Legge professionale forense), di un comma 3-bis, il quale recita che

L’incompatibilità non si verifica per gli avvocati che svolgono attività di lavoro dipendente o parasubordinato in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un’associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell’attività svolta dall’avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all’attività propria della professione forense…

In poche parole, se la proposta di legge in esame andasse effettivamente in porto, si assisterebbe una vera e propria rivoluzione copernicana per lo sterminato esercito di avvocati italiani, nel quale vi sono molti Colleghi che fino ad oggi sono stati costretti (in ossequio ad un antico retaggio culturale che vede la figura dell’Avvocato incompatibile con quella di un lavoratore dipendente) a collaborare presso studi legali come dei veri e propri lavoratori subordinati, ma senza le tutele previste per siffatta categoria di prestatori d’opera.

Altra novità di non poco conto prevista dal suddetto progetto di legge è quella per cui  al rapporto di lavoro tra avvocato e studio legale si applicherebbero le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

Laddove i contratti collettivi applicabili al committente non dovessero contenere disposizioni in materia di compenso, quest’ultimo sarebbe comunque proporzionato alla quantità ed alla qualità della prestazione da eseguire, avendo riguardo all’impegno temporale richiesto da essa e alla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al committente con riferimento alle figure professionali di competenza e di esperienza analoghe a quelle dell’avvocato.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, poi, sarà il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, a seguito del confronto con le parti sociali, con il Consiglio Nazionale forense, con l’Organismo congressuale forense e con la Cassa nazionale di previdenza
e assistenza forense, ciascuno per le proprie competenze, nonché con le associazioni forensi riconosciute o non riconosciute come più rappresentative a livello nazionale dal Congresso nazionale forense, a stabilire importi e modalità di versamento della contribuzione per avvocati con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, da porre nella misura minima dei 2/3 a carico del datore che, nella veste di sostituto d’imposta, dovrà compiere operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale.

Sempre il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, infine, dovrà definire, entro lo stesso termine, i parametri in base ai quali considerare una monocommittenza come lavoro subordinato o come lavoro parasubordinato, ovvero come lavoro autonomo, utilizzando indicatori quali la durata temporale del rapporto, la presenza di una postazione fissa presso il datore di lavoro o il committente, la partecipazione ai risultati economici dell’attività, la previsione e l’eventuale indennizzo di clausole di esclusività.

In attesa di conoscere l’esito della proposta in esame (attualmente risulta assegnata alla II Commissione Giustizia in sede referente, segui il suo iter legislativo qui), si è comunque di fronte ad un tentativo di rivoluzione nel mondo forense italiano.

Avv. Alessandro Amato

Clicca QUI per esaminare il testo della proposta di legge n. 428.

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