Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli: sì, ma come?

Vota Antonio, vota Antonio!

La citazione del Principe della Risata vuole essere un simpatico e rispettoso pretesto per ricordare che in queste settimane sale la febbre per le prossime elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli che si terranno dal 23 al 28 ottobre 2017.
Come saprete, la  Legge 12 luglio 2017, n. 113 (c.d. “Legge Falanga“) ha finalmente disciplinato le procedure di rinnovo degli ordini circondariali forensi, superando la tormentata stagione del D.M. 10 novembre 2014, n. 170 e dei relativi ricorsi e “controricorsi” al TAR.

Non ci occuperemo in questa sede di illustrare l’excursus normativo del provvedimento in esame, né tampoco ci dilungheremo nell’esprimere soddisfazione nel carattere legislativo e non regolamentare delle regole del gioco; piuttosto, lo scopo di questo intervento è quello di chiarire i punti salienti della nuova Legge Elettorale forense.

Innanzitutto, udite udite, possono essere eletti tutti!
Sì, avete letto bene: il comma 3 dell’art. 3 della legge in commento stabilisce infatti che

Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura e’ possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

Tuttavia, è lo stesso testo della Legge Falanga a creare un po’ di suspense sul punto, in quanto l’art. 10, comma 4 stabilisce che:

Il voto è espresso attraverso l’indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente secondo quanto previsto dall’articolo 8.

Il primo comma dell’art. 8, invece, prevede che:

Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.

Siamo in presenza di un’antinomia normativa soltanto apparente, in quanto innanzitutto l’art. 3 è quello rubricato “Elettorato attivo e passivo” ed inoltre l’art. 14 non prevede alcuna ipotesi di nullità per le schede recanti preferenze ad avvocati non candidati pubblicamente.

Ciao ciao voto di lista.

La Legge Falanga, recependo il monito della Corte costituzionale (Ordinanza 20 giugno 2002, n. 260), ha sostanzialmente abolito il voto di lista.

L’aggregazione di più candidati in singole liste avviene, infatti, soltanto per ragioni propagandistiche, ma resta cardinale il principio di fiducia individuale tra elettore ed eletto.

Il numero massimo di preferenze esprimibili e pari opportunità.

La legge in esame stabilisce che ogni elettore può indicare un numero massimo di preferenze pari ai 2/3 dei consiglieri da eleggere.

Per le elezioni del COA di Napoli (composto da 25 consiglieri, n.d.r.), dunque, ogni elettore può indicare al massimo 16 preferenze, di cui non oltre 10 dello stesso genere.

In attuazione dell’art. 51 Cost., le pari opportunità uomo/donna sono infatti tutelate dall’art. 10, co. 5, laddove si stabilisce che il genere meno rappresentato ha diritto ad almeno un terzo delle preferenze esprimibili da ciascun elettore.

Una tabella allegata alla Legge in esame semplifica il compito dell’elettore chiarendo tutte le ipotesi possibili a seconda della composizione del COA.

Voto elettronico.

E’ possibile esprimere il voto in maniera elettronica, in quanto la Legge Falanga prevede la possibilità che i COA, con propria delibera, dispongano l’utilizzo di sistema telematici per raccogliere le preferenze di ciascun elettore.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, con delibera del 18 settembre 2017, ha stabilito che l’espressione del voto ed il conteggio delle preferenze avvengano attraverso le tecnologie elettroniche ed informatiche.

Il limite del doppio mandato

La Legge Falanga, infine, ribadisce che i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi e la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato (art. 3, comma 1 e 2), così recependo un leit motiv ormai assai diffuso nell’opinione pubblica italiana.

Non sono mancate critiche all’impianto della nuova Legge sul punto, in quanto molti non scorgerebbero nel testo una chiara volontà legislativa di riparare agli errori del passato, laddove si era tollerata la reiterazione delle candidature.

Il riferimento è alla Legge n. 247/2012, che introdusse l’innovativo principio del divieto di terzo mandato consecutivo che, però, restò lettera morta in seguito al Regolamento attuativo di cui sopra si è fatto cenno e che fu causa dell’enorme contenzioso amministrativo già ricordato.

La nuova Legge, infatti, non risulterebbe esaustiva in quanto, rispetto alla precedente norma, essa aggiunge solo che dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto, in qualche mondo sanando il vulnus delle candidature reiterate, senza dunque disporne l’uniformità ai mandati quadriennali attualmente in vigore.

Non resta, allora, che rifarsi ai buoni propositi del Principe della Risata augurando buon voto a tutti i Colleghi!

Avv. Alessandro Amato

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