Cassa Forense: contributi integrativi minimi obbligatori in soffitta, ma un dubbio resta…

Il 29 settembre 2017 il Comitato dei Delegati della Cassa Forense, l’Ente previdenziale degli avvocati, ha deliberato la sospensione dal 2018 al 2022 dei contributi integrativi minimi obbligatori.

In particolare, si è stabilito che questo contributo “non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022. Anche per tali anni resta comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato” e come noto ripetibile nei confronti del cliente.

La decisione è ora al vaglio dei Ministeri vigilanti per l’approvazione definitiva, mentre il Presidente della Cassa Avv. Nunzio Luciano afferma che quanto deliberato “è in linea coerente con le misure già adottate e con quelle allo studio, finalizzate a contenere e a combattere le difficoltà nelle quali, purtroppo, ancora versa molta parte dell’Avvocatura e, segnatamente, quella più giovane“.

Questi i fatti.

Sorge, però, un dubbio e la lettura del terzo comma dell’art. 7 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, co. 8 e 9, Legge n. 247/2012 può aiutare il lettore ad intuirne la portata:

Il contributo minimo integrativo di cui al 1° comma lett. b) non è dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all’Albo. Per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. E’ comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato.

Dalla lettura della disposizione citata emerge che i “giovani avvocati”, ovvero quelli iscritti da meno di 5 anni alla Cassa, sono già esonerati dal contributo integrativo minimo, laddove per i successivi 4 anni il contributo è comunque ridotto alla metà.

La delibera del Comitato dei Delegati di Cassa Forense merita certamente un plauso in quanto qualsiasi aiuto alla categoria è ben accetto, specie di questi tempi.

Tuttavia, qualche dubbio resta in ordine al reale scopo del provvedimento, laddove, in caso di approvazione della misura, per i “giovani avvocati” le cose resterebbero pressoché immutate, mentre a beneficiarne sarebbero soprattutto gli avvocati “più anziani” attualmente obbligati a corrispondere interamente il contributo integrativo minimo.

Avv. Alessandro Amato

 

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