Il 29 settembre 2017 il Comitato dei Delegati della Cassa Forense, l’Ente previdenziale degli avvocati, ha deliberato la sospensione dal 2018 al 2022 dei contributi integrativi minimi obbligatori.
In particolare, si è stabilito che questo contributo “non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022. Anche per tali anni resta comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato” e come noto ripetibile nei confronti del cliente.
La decisione è ora al vaglio dei Ministeri vigilanti per l’approvazione definitiva, mentre il Presidente della Cassa Avv. Nunzio Luciano afferma che quanto deliberato “è in linea coerente con le misure già adottate e con quelle allo studio, finalizzate a contenere e a combattere le difficoltà nelle quali, purtroppo, ancora versa molta parte dell’Avvocatura e, segnatamente, quella più giovane“.
Questi i fatti.
Sorge, però, un dubbio e la lettura del terzo comma dell’art. 7 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, co. 8 e 9, Legge n. 247/2012 può aiutare il lettore ad intuirne la portata:
Il contributo minimo integrativo di cui al 1° comma lett. b) non è dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all’Albo. Per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. E’ comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato.
Dalla lettura della disposizione citata emerge che i “giovani avvocati”, ovvero quelli iscritti da meno di 5 anni alla Cassa, sono già esonerati dal contributo integrativo minimo, laddove per i successivi 4 anni il contributo è comunque ridotto alla metà.
La delibera del Comitato dei Delegati di Cassa Forense merita certamente un plauso in quanto qualsiasi aiuto alla categoria è ben accetto, specie di questi tempi.
Tuttavia, qualche dubbio resta in ordine al reale scopo del provvedimento, laddove, in caso di approvazione della misura, per i “giovani avvocati” le cose resterebbero pressoché immutate, mentre a beneficiarne sarebbero soprattutto gli avvocati “più anziani” attualmente obbligati a corrispondere interamente il contributo integrativo minimo.
Avv. Alessandro Amato