In principio fu la nuova Legge professionale degli Avvocati (Legge 31 dicembre 2012, n. 247) ad introdurre nel nostro ordinamento, in ritardo rispetto a quanto accaduto ad esempio per i dottori commercialisti, l’obbligo per tutti gli esercenti la libera professione forense di stipulare due distinte polizze per la responsabilità civile e contro gli infortuni.
Tale obbligo è però rimasto lettera morta fino all’emanazione del D.M. Giustizia del 22 settembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 ottobre 2016, con il quale sono stati individuate le condizioni minime delle polizze obbligatorie (massimali, retroattività illimitata, etc.).
Decorso un anno dalla pubblicazione del suddetto Regolamento, dunque dall’11 ottobre 2017, scatterà dunque l’obbligo per tutti gli avvocati di essere assicurati contro i rischi derivanti dall’esercizio della professione e contro gli infortuni.
Le Compagnie d’altro canto dovranno adeguare entro tale data le loro polizze professionali già attive e gli avvocati, a loro volta, dovranno verificare che la propria polizza stipulata prima dell’emanazione del Decreto di via Arenula sia conforme alle condizioni ivi previste.
Il Consiglio Nazionale Forense, tra gli altri, ha sottoscritto convenzioni con diverse Compagnie assicurative al fine di garantire alla categoria condizioni di favore.
Particolarmente gravi le sanzioni per coloro che non rispetteranno tale obbligo.
In particolare, l’art. 12, L. n. 247/2012, nel prevedere l’obbligatorietà delle polizze, dispone che la mancata stipula delle stesse, nonché la mancata comunicazione all’Ordine di appartenenza, costituiscono illecito disciplinare.
Soprattutto, però, la stipula di una copertura assicurativa rappresenta uno dei sei requisiti per la continuità professionale, che ai sensi del D. Lgs. n. 47/2016 devono sussistere contemporaneamente pena la cancellazione dall’Albo professionale ad opera degli Ordini circondariali qualora l’avvocato non dimostri la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
Sempre il Decreto delegato citato, però, stabilisce che gli avvocati con meno di 5 anni di anzianità di iscrizione all’Albo sono esentati da tale controllo a campione operato dai singoli Ordini forensi.
Avv. Alessandro Amato